Statuto

“SOCIETÀ CAMPANA DI IMMUNO-TERAPIA ONCOLOGICA ONLUS”, in sigla “S.C.I.T.O. ONLUS”.

Articolo 1) – COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi degli artt.14 e segg. del codice civile, nonchè in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460, un’Associazione denominata “SOCIETÀ CAMPANA DI IMMUNO TERAPIA ONCOLOGICA ONLUS”, in sigla “S.C.I.T.O. ONLUS”.

Articolo 2) – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Benevento, Essa può istituire sedi secondarie, uffici ed agenzie in tutto il territorio dello Stato.

Articolo 3) – OGGETTO
L’Associazione è apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, non può distribuire utili ai soci: gli eventuali proventi vengono reinvestiti per le finalità dell’Associazione. Essa ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito individuate riconducibili ai settori dell’assistenza sanitaria e della ricerca scientifica:

  1.  la promozione della immuno-terapia oncologica;
  2.  la progettazione e l’esecuzione di studi pre-clinici e clinici di fase I-IV, di studi osservazionali, di registri clinici e studi epidemiologici;
  3.  l’organizzazione e la gestione di banche dati inerenti alle attività di cui al presente oggetto associativo;
  4.  lo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche, di nuovi farmaci e di nuovi regimi terapeutici;
  5.  la promozione e l’organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, seminari, congressi e dibattiti, sulle tematiche di interesse dell’associazione;
  6. la promozione e l’organizzazione di corsi per l’alta formazione scientifica e professionale (Masters, Stages e simili) e la formazione continua (residenziale ed a distanza), con particolare riferimento alle tematiche di interesse dell’associazione;
  7.  lo sviluppo di servizi e strumenti informatici specificamente rivolti alla ricerca scientifica, all’assistenza sanitaria e all’utenza in campo medico-chirurgico;
  8.  l’ideazione, la realizzazione, la gestione di progetti editoriali medico-scientifici per l’aggiornamento tecnico-scientifico, la divulgazione, la formazione e la comunicazione in medicina e nelle tematiche ad essa correlate;
  9.  l’edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, l’edizione di software,  la produzione, la post-produzione e la distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di trasmissioni radiofoniche, specificamente rivolti alla ricerca scientifica, all’assistenza sanitaria ed all’utenza in campo medico-chirurgico, stampa e servizi connessi alla stampa; riproduzione di supporti registrati.

L’associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Articolo 4) – DURATA
L’Associazione ha durata ventennale, salvo proroga alla scadenza.

Articolo 5) – PATRIMONIO ED ENTRATE

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito da versamenti effettuati dai fondatori pari ad euro cinquanta virgola zero zero (euro 50,00).
  3. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  4. i versamenti originari e successivi dei fondatori e di tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  5. i redditi derivanti dal suo patrimonio;
  6. i contributi derivanti da elargizioni da privati, nonché da aziende pubbliche e private.

Tali entrate costituiscono il fondo comune dell’associazione, col quale la stessa provvederà, fra l’altro:

  1. allo svolgimento degli obiettivi di cui all’art.3;
  2. agli adempimenti fiscali dell’associazione;
  3. all’organizzazione delle assemblee degli associati.
  4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione e la quota annua di iscrizione.
  5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Non può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
  6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o causa di morte.

Articolo 6) – ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono aderenti all’Associazione i Soci dell’Associazione.
  2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  3. L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  4. Sono soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
  5. Chi intende aderire all’Associazione deve redigere espressa domanda al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere, entro il termine di novanta giorni, ad esaminare la richiesta. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.
  6. Gli Aderenti all’Associazione possono in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, notificando la propria volontà in tal senso al Consiglio Direttivo. Il recesso, a meno che non sia per giusta causa, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
  7. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che va accuratamente motivato.

Articolo 7) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  1. l’Assemblea degli aderenti all’Associazione;
  2. il Presidente del Consiglio Direttivo;
  3. il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Tesoriere; ed
  6. il Segretario.
  7. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 8) – ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il trentuno maggio di ogni anno.
  3. Provvede alla nomina di tutti gli altri organi dell’Associazione.
  4. Delibera sulle modifiche del presente statuto.
  5. Approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione.
  6. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  7. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal venti percento degli Aderenti.
  8. La convocazione è fatta mediante posta elettronica certificata ovvero con lettera raccomandata, contenete l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di Assemblea totalitaria gli eventuali difetti di convocazione non saranno eccepibili.
  9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  10. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile mediante delega. La delega può essere conferita soltanto ad una altro aderente dell’Associazione.
  11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’astensione equivale a voto negativo.
  12. Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre la maggioranza dei voti attribuibili, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuibili, tanto in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 9) – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
  2. I Consiglieri devono essere membri dell’Associazione e durano in carica quattro anni. Sono rieleggibili.
  3. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
  4. Qualora venga meno la minoranza (al limite uno) dei Consiglieri si procederà alla sua sostituzione per cooptazione.
  5. Eventuali compensi da corrispondersi a favore dei Consiglieri vengono stabiliti dall’Assemblea e comunque non possono superare i limite di legge.
  6. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
  7. gestione dell’Associazione in conformità agli indirizzi dell’Assemblea;
  8. ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
  9. predisposizione annuale del bilancio preventivo e consultivo.
  10. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, quanto questo lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno due Consiglieri ed obbligatoriamente una volta l’anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consultivo.
  11. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere preventivamente convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed informati sull’ordine del giorno. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10) – IL PRESIDENTE

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione a terzi anche estranei al Consiglio stesso.
  2. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve urgentemente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.
  4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consultivo.

ARTICOLO 11) – IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12) – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consultivo annuale.

ARTICOLO 13) – IL SEGRETARIO
Il segretario attende alla corrispondenza, cura l’ordinata tenuta del libro dei soci e degli altri libri sociali, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e ne redige e controfirma i verbali, svolge le altre mansioni a lui affidate dal Presidente del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

ARTICOLO 14) – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti i soggetti interessati a prenderne visione.

ARTICOLO 15) – AVANZI DI GESTIONE
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o per quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16) – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ARTICOLO 17) – LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia stato previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.